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Sez. L, Sentenza n. 5368 del 17/08/1983 (Rv. 430289 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - AGENTI DI COMMERCIO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO ENASARCO - FONTI NORMATIVE - CARATTERE INTEGRATIVO DELLA PENSIONE INPS - DIVERSITÀ DA QUESTA - MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA RELATIVA EROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430289-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - AGENTI DI COMMERCIO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO ENASARCO - FONTI NORMATIVE - CARATTERE INTEGRATIVO DELLA PENSIONE INPS - DIVERSITÀ DA QUESTA - MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA RELATIVA EROGAZIONE.*

Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'ENASARCO ed introdotto originariamente dal d.m. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo successivamente - in forza della legge 22 luglio 1966 n. 613, del d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758 e della legge 2 febbraio 1973 n. 12 - divenuto integrativo nei confronti della pensione i.N.P.S. non ha per questo fatto acquistato natura di previdenza ed assistenza sociale, trattandosi, nei due casi, di eventi diversi coperti da separate forme di Assicurazione e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento da parte delle ditte preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni liquidate agli agenti, nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi, con conseguente impossibilità di meccanismi sostitutivi ex post (quali i versamenti effettuati dopo la cessazione del contratto di Agenzia o tardivamente, per ovviare all'inadempimento del preponente) o di insorgenza degli obblighi derivanti all'ENASARCO, per effetto del versamento dei contributi, prima della data di ricezione di questi, la cui materiale disponibilità condiziona l'erogazione delle prestazioni dovute. Pertanto, attesa anche la diversità del rapporto di Agenzia rispetto al comune rapporto di lavoro subordinato, che giustifica il diverso regime previdenziale, non può estendersi al primo lo speciale criterio di automaticità delle prestazioni, stabilito per il secondo dall'art. 2116 cod. civ., di modo che agenti di commercio iscritti all'ENASARCO hanno titolo per il trattamento previdenziale da tale ente erogato a condizione che sussista il requisito dell'effettivo versamento dei contributi da parte del preponente secondo le modalità e per il periodo prescritto dalla legge n. 12 del 1973 e dal regolamento di esecuzione di cui al d.m. 20 febbraio 1974. (V 4236/82, mass n 422206; (V 5860/80, mass n 409674; (V 1442/65, mass n 312730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758, Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST., DM 20/02/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)