Sez. 1, Sentenza n. 85 del 16/01/1971 (Rv. 349420 - 01)
SPORT - CONI - TOTOCALCIO - RICEVITORE AUTORIZZATO - MANCATO INVIO AL CONI DEI TAGLIANDI DELLE SCOMMESSE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DEL CONI - INSUSSISTENZA.*
SPORT - CONI - TOTOCALCIO - RICEVITORE AUTORIZZATO - MANCATO INVIO AL CONI DEI TAGLIANDI DELLE SCOMMESSE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DEL CONI - INSUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui il ricevitore autorizzato si sia appropriato della posta pagata da un giocatore per partecipare al concorso pronostici totocalcio ed abbia omesso di trasmettere all'ufficio di zona del CONI i due tagliandi (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione, non e configurabile una responsabilita extracontrattuale del CONI per il danno subito dal giocatore a causa del mancato riconoscimento di una vincita che altrimenti si sarebbe verificata, non sussistendo fra l' ente gestore del concorso ed i ricevitori autorizzati quel rapporto di preposizione, inteso come rapporto di lavoro e di dipendenza, anche se temporaneo, fra un determinato soggetto e l'autore del danno, che costituisce uno dei presupposti per l'applicazione dell'art 2049 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1934, DM 01/09/1951 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)