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Sez. U, Sentenza n. 2336 del 08/03/1988 (Rv. 458112 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - NECESSITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458112-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - NECESSITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Nell'ordinamento della professione di avvocato e procuratore di cui al R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, anche dopo la disciplina sugli "albi a posti illimitati" introdotta dal d.l.l. 7 settembre 1944 n. 215, non è prevista una possibilità di iscrizione all'albo ai soli fini del titolo, disgiunta dall'abilitazione all'Esercizio professionale (nella specie, richiesta in presenza di una situazione d'incompatibilità per la qualità di impiegato statale), e tale mancata previsione manifestamente non implica un contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in relazione al diverso trattamento accordato ai praticanti procuratori ed ai dottori commercialisti, stante l'obiettiva non omogeneità delle rispettive situazioni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 24, Decr. Legge Luogoten. 07/09/1944 num. 215 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)