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Sez. 2, Sentenza n. 12840 del 30/05/2006 (Rv. 590290 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Segretario di un'organizzazione sindacale - Attività di assistenza e consulenza legale al di fuori dell'ambito del processo - Disciplina ex art. 2231 cod. civ. - Inapplicabilità - Diritto a compenso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590290-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO

La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto al compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal segretario di una organizzazione sindacale in favore di un lavoratore nei confronti del datore di lavoro, genericamente qualificata come di assistenza sindacale, non avendo peraltro il ricorrente neppure dedotto in quale specifico albo professionale il prestatore di lavoro avrebbe dovuto essere iscritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)