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Sez. 3, Sentenza n. 26754 del 26/04/2001 Cc. (dep. 02/07/2001) Rv. 219216 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Elemento oggettivo - Momento consumativo - Presentazione alla dogana per lo sdoganamento - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219216-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la presentazione della merce alla dogana per l'operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l'elemento oggettivo del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)