Sez. 3, Sentenza n. 4374 del 11/12/1995 Cc. (dep. 20/01/1996) Rv. 204196 - 01
Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Momento consumativo - Elemento oggettivo - Estremi - Presentazione alla dogana di partita di merce per lo sdoganamento - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione.
Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Momento consumativo - Elemento oggettivo - Estremi - Presentazione alla dogana di partita di merce per lo sdoganamento - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione.
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l'elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale "traditio" della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una attività, prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato "de quo" nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per "circolazione" intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, né lo sdoganamento è - di per sè - atto prodromico alla vendita o messa in circolazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)