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Sez. 1, Sentenza n. 3086 del 05/12/1985 Cc. (dep. 04/02/1986) Rv. 171782 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - COMPETENZA GENERALE NELLA FASE ISTRUTTORIA - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - RIGETTO DELLA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI - ISTANZA DI RIESAME - DEPOSITO DI ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171782-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - COMPETENZA GENERALE NELLA FASE ISTRUTTORIA - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - RIGETTO DELLA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI - ISTANZA DI RIESAME - DEPOSITO DI ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICORSO PER CASSAZIONE.*

La legge 12 agosto 1982, n. 532 ha attribuito al cosiddetto tribunale della libertà non solo le nuove competenze sulle richieste di riesame, ma anche quelle una volta devolute al giudice istruttore e alla Sezione istruttoria. Ne deriva che si è istituito un organo avente Competenza generale su tutte le misure di coercizione processuale nella fase istruttoria, sicché, qualora l'imputato abbia presentato istanza di riesame dell'ordinanza di rigetto della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva al tribunale della libertà - e nel frattempo sia stata depositata l'ordinanza di rinvio a giudizio del G.i. - detto tribunale non è più competente a decidere, versandosi in diversa fase processuale. In tale fase la ordinanza è impugnabile soltanto con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 272 bis, commi quinto e sesto, cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)