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Sez. 1, Sentenza n. 690 del 15/03/1990 Cc. (dep. 17/05/1990) Rv. 184331 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - PROPONIBILITÀ - È LIMITATA AI PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184331-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - PROPONIBILITÀ - È LIMITATA AI PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI.*

L'art. 309 del nuovo cod. proc. pen. - che prevede il riesame contro le ordinanze con le quali il giudice dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dal codice - riproduce, nelle sue linee essenziali, la disciplina dell'art. 263 bis del codice del 1930, e, quindi, è da ritenere che anche nel nuovo codice la Competenza del tribunale in Sede di riesame riguardi soltanto i provvedimenti emessi nella fase delle indagini preliminari e non si estenda a quelli emessi nelle successive fasi processuali e, in particolare, nel dibattimento o con la sentenza pronunziata nei procedimenti speciali o a chiusura del dibattimento (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha tra l'altro sostenuto anche che è contrario al sistema ammettere - salvo che la deroga non risulti in modo chiaro ed esplicito - la possibilità che un organo giudicante, sia pure specificatamente deputato alle decisioni in materia di libertà personale, interferisca nelle valutazioni operate dal giudice del dibattimento che ha la cognizione piena della vicenda processuale). (V mass n 175244; (V mass n 171782; (V mass n 158506).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)