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Sez. 1, Sentenza n. 7491 del 07/10/1987 (Rv. 455444 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE - TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE - SOSPENSIONE DI DIRITTO SINO A QUEST'ULTIMA DATA EX ART. 1 LEGGE N. 818 DEL 1965 - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 1 LEGGE N. 742 DEL 1969 - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINI PROCESSUALI NON SCADENTI IN DETTO PERIODO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE DEL TERMINE DI GIORNI NOVANTA DI CUI ALL'ART. 40 D.P.R. N. 696 DEL 1972.*
Stato
decisa il 1987-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455444-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE - TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE - SOSPENSIONE DI DIRITTO SINO A QUEST'ULTIMA DATA EX ART. 1 LEGGE N. 818 DEL 1965 - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 1 LEGGE N. 742 DEL 1969 - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINI PROCESSUALI NON SCADENTI IN DETTO PERIODO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE DEL TERMINE DI GIORNI NOVANTA DI CUI ALL'ART. 40 D.P.R. N. 696 DEL 1972.*

Mentre l'art. 1 della legge 14 luglio 1965 n. 818 disponeva che il corso dei termini processuali scadenti tra il primo agosto ed il quindici settembre è sospeso di diritto fino a quest'ultima data, l'art. 1 della nuova legge 7 ottobre 1969 n. 742 regola in modo diverso la materia, non limitando la sospensione dei termini processuali a quelli scadenti nel periodo sopra indicato, ma disponendo la sospensione di tutti i termini processuali in detto periodo (fattispecie concernente la sospensione durante il periodo feriale del termine di 90 gg. Di cui all'art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 per il gravame alla Corte d'appello in tema di contenzioso tributario dopo spirato per tutte le parti il termine per proporre ricorso alla commissione tributaria centrale). (Conf 217/70, mass n 345029).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)