Sez. 2, Sentenza n. 217 del 30/01/1970 (Rv. 345029 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CARATTERE INNOVATIVO - ABROGAZIONE TACITA DELLA LEGGE N 818 DEL 1965*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CARATTERE INNOVATIVO - ABROGAZIONE TACITA DELLA LEGGE N 818 DEL 1965*
Mentre l'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, disponeva che 'il corso dei termini processuali scadenti tra il primo agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima datà, l'art 1 della nuova legge 7 ottobre 1969, n 742, stabilisce che 'il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative e sospeso di diritto dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo inizio stesso e differito alla fine di detto periodò. La nuova legge regola diversamente la materia, non limitando la sospensione dei termini processuali a quelli scadenti nel periodo indicato, ma disponendo la sospensione di tutti indistintamente i termini processuali nel detto periodo, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Tale nuova legge non ha natura interpretativa, in quanto sostituisce, non chiarisce, la precedente. Essa, regolando diversamente la stessa materia, ha natura innovativa, e, pertanto, importa abrogazione della legge precedente.*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)