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Sez. 1, Sentenza n. 3382 del 12/10/1976 (Rv. 382170 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - GIUDICE DELLA CAUSA DEL CUI ESITO DIPENDE LA RESPONSABILITA - PROCEDURE INGIUSTE E PROCEDURE ILLEGITTIME - NOZIONI - DISTINZIONE - INAMMISSIBILITA AI FINI DELLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382170-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - GIUDICE DELLA CAUSA DEL CUI ESITO DIPENDE LA RESPONSABILITA - PROCEDURE INGIUSTE E PROCEDURE ILLEGITTIME - NOZIONI - DISTINZIONE - INAMMISSIBILITA AI FINI DELLA COMPETENZA.*

La responsabilita processuale per danni ricade, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina dell'art 96 cod proc civ, per cui l'accertamento e la liquidazione dei danni da responsabilita aggravata - fra i quali rientrano quelli derivanti da un'esecuzione forzata compiuta senza titolo - deve essere effettuata dallo stesso giudice investito della cognizione della causa dal cui esito dipende tale responsabilita. Non puo quindi distinguersi fra procedure ingiuste, cioe non sorrette da un diritto sostanziale e dagli altri requisiti previsti dalla legge, che trovano sanzione nell'istituto della responsabilita aggravata, e procedure illegittime, cioe irrituali per inosservanza delle forme prescritte dalla legge, per le quali varrebbe la norma generale della responsabilita per fatto illecito, dell'art 2043 cod civ. (V 2129/75; (V 1916/75; (V 4130/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)