diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5175 del 06/10/1979 (Rv. 401790 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRETESA RISARCITORIA - PRESUPPOSTI - COMPETENZA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1979-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401790-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRETESA RISARCITORIA - PRESUPPOSTI - COMPETENZA RELATIVA.*

La pretesa risarcitoria fondata sulla cosiddetta responsabilita processuale, ai sensi del secondo comma dell'art 96 cod proc civ, presuppone l'insussistenza del diritto a tutela del quale si sia avanzata domanda di misure cautelari o di provvedimenti interdittali e l'avventatezza o, quanto meno, la colpevole leggerezza nella promozione di misure coercitive nonostante la carenza di un valido titolo giuridico. Pertanto, per ragioni di funzionalita processuale e di correlazione probatoria, la Competenza a decidere su detta pretesa spetta allo stesso giudice al quale e demandata la cognizione del procedimento cautelare o esecutivo che abbia causato danno. (Conf 3382/76, mass n 382170 sulla seconda parte; (Conf 3244/76, mass n 382039; (Conf 1763/74, mass n 369944).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)