Sez. 6, Sentenza n. 17566 del 13/03/2006 Cc. (dep. 22/05/2006) Rv. 234505 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca obbligatoria nel caso di condanna per taluni delitti di pubblici ufficiali contro la P.A. - Confisca "per equivalente" rispetto al "prezzo" del reato - Estensione anche al "profitto" - Possibilità - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 322 ter, comma primo, ultima parte, cod. pen., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui agli artt. 314 e 320 cod. pen., può essere rapportata, in base al testuale tenore della norma, non al "profitto" ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e, quindi, non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a condanna per peculato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)