Sez. 6, Sentenza n. 12852 del 13/03/2006 Cc. (dep. 11/04/2006) Rv. 233742 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca obbligatoria nel caso di condanna per taluni delitti di pubblici ufficiali contro la P.A. - Confisca "per equivalente" rispetto al "prezzo" del reato - Estensione anche al "profitto" - Possibilità - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 322 ter, comma primo, ultima parte, cod. pen., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., può essere rapportata, in base al testuale tenore della norma, non al "profitto" ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e non identificabile, quindi, in ciò che ne costituisce il provento (principio affermato, nella specie, con riguardo a condanna per peculato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)