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Sez. 2, Sentenza n. 7391 del 12/12/1986 (Rv. 449443 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - RINUNCIA AL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449443-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - RINUNCIA AL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI.*

Il trasferimento dell'Azione civile nel processo penale importa la rinuncia al giudizio civile ex art. 24 cod. proc. pen., soltanto quando in entrambi i procedimenti si discuta della "eadem res", sicché tale condizione non ricorre quando nel giudizio penale non via sia stata comunque imputazione (anche se la parte abbia chiesto di elevarla) in ordine alla fattispecie oggetto del giudizio civile. (nella specie, procedendosi per il reato di violazione della legge urbanistica per costruzione in difformità dal progetto, la parte civile aveva chiesto - ma l'istanza non aveva avuto accoglimento - anche la contestazione relativa alle distanze: per la cui asserita violazione aveva quindi instaurato il giudizio civile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)