Sez. L, Sentenza n. 10045 del 15/11/1996 (Rv. 500574 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Effettuazione nella vigenza del codice di procedura penale abrogato - Conseguenze - Estinzione del giudizio civile per rinunzia agli atti del giudizio - Declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile - Irrilevanza - Condizioni - Azioni civili non trasferite in sede penale ma dipendenti da fatti valutati in quella sede - Accertata insussistenza di tali fatti - Domanda di risarcimento - Rigetto - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE
Il trasferimento nel processo penale dell'azione civile di risarcimento del danno derivante da reato, effettuato anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988, comporta a norma dell'art. 24 del codice di procedura penale previgente la declaratoria di estinzione del giudizio per rinunzia rilevante ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., ancorché sulle domande risarcitorie così trasferite intervenga in sede penale una declaratoria di inammissibilità, sempreché questa derivi da ragioni solo di merito, quali (come nella specie) la riscontrata inesistenza di situazioni suscettibili di tutela risarcitoria, per avere la posizione del danneggiato consistenza di interesse legittimo anziché di diritto soggettivo. Nella ipotesi suddetta (diversamente da quella in cui la declaratoria di inammissibilità si fondi su motivi di mero rito preclusivi della partecipazione della parte civile al processo penale) la sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato pronunziata in seguito a dibattimento, ha, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. vigente (come dell'art. 25 di quello anteriore) efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, ed esplica la medesima efficacia nel giudizio civile di risarcimento da questi proposto contro parti diverse da quella assolta in sede penale, ma fondato sui medesimi fatti (addebitati nella specie alla Unità Sanitaria Locale, della quale gli imputati erano amministratori), l'esclusione dei quali in sede penale comporta il rigetto della domanda risarcitoria in sede civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)