Sez. L, Sentenza n. 5201 del 28/11/1989 (Rv. 464379 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - DECISIONE ESCLUSIVA NELLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - DECISIONE ESCLUSIVA NELLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
La sentenza del giudice di appello che abbia pronunciato esclusivamente sulla Competenza - ancorché con l'impropria declinatoria della giurisdizione in favore della cognizione di un collegio arbitrale- è impugnabile con regolamento di Competenza e non con ricorso ordinario per Cassazione, salva peraltro la convertibilità di quest'ultimo in istanza di regolamento ove risulti rispettato il termine fissato dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ.. (V 2188/85, mass n 440069; (V 1145/84, mass n 433282; (V 2594/76, mass n 381389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)