diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2594 del 09/07/1976 (Rv. 381389 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RAPPORTI FRA GIUDICE ORDINARIO E ARBITRO - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PER IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COMPETENZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381389-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RAPPORTI FRA GIUDICE ORDINARIO E ARBITRO - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PER IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COMPETENZA - SUSSISTENZA.*

Nei rapporti fra giudice ordinario e arbitro non e ipotizzabile alcuna questione di giurisdizione per improponibilita assoluta della domanda, ma solo una questione di Competenza: il difetto di giurisdizione per improponibilita della domanda si verifica, infatti, quando la situazione dedotta non sia riconducibile ad alcuna disciplina normativa e non consenta di configurare, neppure in via astratta, un diritto soggettivo o un interesse legittimo, non gia quando debba stabilirsi se la controversia rientri nella Competenza del giudice adito ovvero in quella arbitrale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)