Sez. 3, Sentenza n. 2326 del 07/10/1967 (Rv. 329553 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO - PRECLUSIONI NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO - PRECLUSIONI NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LO STESSO RAPPORTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di una ordinaria sentenza di condanna, autorita ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, si che la sua efficacia preclusiva non puo non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda basata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. (nella specie, e stato ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto che ostava all'Azione di parziale annullamento di un contratto di mutuo il giudicato formatosi, per difetto di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo da parte dei debitore ingiunti, sul punto dell'accertamento del diritto del creditore a pretendere la restituzione della somma mutuata, anche nei confronti di alcuni minori).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1425, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)