Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 03/05/1974 (Rv. 369298 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA DELL'OPPONENTE - PER MANCATA OPPOSIZIONE - COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA DELL'OPPONENTE - PER MANCATA OPPOSIZIONE - COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO.*
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorita ed efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso consacrato e cioe solamente in relazione al credito del quale il giudice ha ingiunto il soddisfacimento e non anche in relazione al diritto rispetto al quale nessuna ingiunzione e stata emessa. (applicazione del principio all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non opposto abbia accolto la domanda del creditore limitatamente al pagamento della sorte capitale ed abbia escluso gli interessi: la Corte di Cassazione ha negato che su questa ultima richiesta si fosse formato un accertamento negativo, preclusivo della proposizione di tale pretesa in Sede ordinaria). (V 2326'67, mass n 329553).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)