Sez. L, Sentenza n. 4541 del 19/05/1990 (Rv. 467265 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - STIPULAZIONE DI UN PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - PROVA IMPLICITA DELLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - STIPULAZIONE DI UN PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - PROVA IMPLICITA DELLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
Il patto di prova, previsto per il rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2096 cod. civ., non è incompatibile con la struttura tipica del contratto di Agenzia, ben potendo le parti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, subordinare la definitività del vincolo contrattuale all'esito di un esperimento di ragionevole durata; consegue che la previsione di un patto di prova in un contratto di Agenzia, che può essere validamente stipulato a tempo indeterminato, non dimostra, neppure in via indiziaria, che le parti abbiano voluto dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la denominazione e con la disciplina concordate. (V 1821/89, mass n 462507; (V 924/89, mass n 461633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)