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Sez. L, Sentenza n. 1821 del 17/04/1989 (Rv. 462507 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - RIFERIMENTO FATTO DALLE PARTI AD ISTITUTI RETRIBUTIVI PROPRI DEL LAVORO SUBORDINATO - RILEVANZA - PREVALENZA SUL "NOMEN IURIS" ADOPERATO DALLE PARTI NEL SENSO DELLA CONCLUSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462507-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - RIFERIMENTO FATTO DALLE PARTI AD ISTITUTI RETRIBUTIVI PROPRI DEL LAVORO SUBORDINATO - RILEVANZA - PREVALENZA SUL "NOMEN IURIS" ADOPERATO DALLE PARTI NEL SENSO DELLA CONCLUSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, il riferimento fatto dalle parti, nel concordare la disciplina del rapporto, ad istituti retributivi - come un minimo di retribuzione periodica e la tredicesima e quattordicesima mensilità - propri del lavoro subordinato costituisce una circostanza che il giudice del merito, in concorso con altri elementi, ben può valorizzare al fine di ricondurre l'attività lavorativa oggetto della controversia nello schema del rapporto di lavoro subordinato anziché, secondo il nomen iuris adoperato dalle stesse parti, nello schema del rapporto di lavoro autonomo. (V 524/89, mass n 461633; (V 59/87, mass n 449861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)