Sez. L, Sentenza n. 12523 del 12/12/1998 (Rv. 521591 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Ritardo nell'adempimento dei crediti di lavoro maturati dopo l' 1 gennaio 1995 - Disciplina prevista dagli artt. 16 legge n. 412/91 e 22 legge n. 724/94 - Applicabilità - Conseguenze - Divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi - Crediti di lavoro maturati prima del 1 gennaio 1995 - Disciplina prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Calcolo degli interessi sulle somme rivalutate.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994, prevedente l'estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16 comma sesto legge n. 412 del 1994 a tutti i crediti di natura "retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza", ha comportato l'abrogazione dell'art. 429 cod. proc. civ. nella parte regolante gli effetti del ritardo nell'adempimento dei crediti di lavoro, e la sua sostituzione con una regola che, sebbene presenti ancora tratti di specialità (come la liquidabilità d'ufficio degli accessori), è tuttavia omogenea a quella generale sulla responsabilità da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, giacché deve ritenersi che ormai tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali) sono assoggettati alla regola del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., sulla somma nominale, e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale "maggior danno"; la suddetta disciplina è tuttavia applicabile, a norma del citato art. 22 legge n. 724/94, solo ai crediti per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, e pertanto i crediti insorti prima di tale data restano assoggettati alla disciplina di cui all'art. 429 cod. proc. civ., prevedente la natura indicizzata dei crediti di lavoro, rispetto ai quali la rivalutazione non integra un risarcimento ma costituisce una componente dell'originaria obbligazione, con la conseguenza che il credito rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito nel suo valore aggiornato, mentre gli interessi costituiscono un diritto autonomo di natura risarcitoria e vanno perciò calcolati sulla somma rivalutata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)