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Sez. L, Sentenza n. 12673 del 15/12/1997 (Rv. 510929 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Interessi legali - Computo sull'importo originario del credito (e non su quello rivalutato) - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510929-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Gli interessi legali, che, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., il giudice deve determinare sulle somme dovute per i crediti di lavoro, si computano sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme via via rivalutate. Infatti, l'articolo citato prevede, quale normale forma di risarcimento, la corresponsione degli interessi nella misura legale (analogamente a quanto dispone l'art. 1224 cod. civ.), mentre il maggior danno da svalutazione monetaria è previsto soltanto come "eventuale": ciò significa che gli interessi vanno computati "subito" sull'importo originario del credito e che, ove risulti sussistente anche il danno da svalutazione, esso deve essere liquidato "in aggiunta" alla somma risultante dal primo computo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)