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Sez. 2, Sentenza n. 763 del 05/02/1979 (Rv. 396942 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'ART 330 COD PROC CIV - CONSEGUENZE - NULLITA - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - SANATORIA EX TUNC - COSTITUZIONE PER DEDURRE LA NULLITA E DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396942-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'ART 330 COD PROC CIV - CONSEGUENZE - NULLITA - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - SANATORIA EX TUNC - COSTITUZIONE PER DEDURRE LA NULLITA E DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - RILEVANZA.*

La violazione dell'art 330 cod proc civ relativamente al luogo di notificazione dell'impugnazione importa nullita della notificazione e non dell'impugnazione in senso sostanziale, onde la nullita stessa deve ritenersi sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione era diretta, e anche se questa si sia costituita al solo scopo di dedurre il vizio e dopo la scadenza del termine per impugnare, posto che in tal caso l'atto ha inequivocabilmente raggiunto lo scopo cui era destinato. (Conf 1648/76, mass n 380420).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)