Sez. 3, Sentenza n. 1648 del 11/05/1976 (Rv. 380420 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO EX ART 330 COD PROC CIV - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DELL'APPELLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OMESSA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO EX ART 330 COD PROC CIV - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DELL'APPELLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OMESSA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA.*
La nullita della notificazione dell'atto di appello, per essere stata eseguita in un luogo diverso da quelli indicati nell'art 330 cod proc civ, puo essere sanata, con effetto ex tunc, dalla Costituzione dell'appellato o, se questi non si sia costituito, dalla rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che l'istruttore, di propria iniziativa o a seguito di apposito provvedimento del collegio che tale nullita avesse rilevato, abbia assegnato all'appellante, a norma dell'art 291 cod proc civ, applicabile, per il richiamo di cui all'art 359 stesso codice, al giudizio d'appello: la quale rinnovazione non e preclusa dalla avvenuta scadenza del termine per appellare, stante l'effetto della rinnovazione medesima, impeditivo di ogni decadenza. In difetto di tale sanatoria, la nullita della notificazione, incidendo sulla integrita del contraddittorio, estende i suoi effetti all'intero processo che ne e seguito ed alla sentenza che lo ha definito; tuttavia, qualora il giudice d'appello non abbia ottemperato al disposto di cui all'art 291 cod proc civ, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullita della notificazione dell'atto di appello e, conseguentemente, dell'intero giudizio di secondo grado, ivi compresa la sentenza impugnata, deve pronunciare l'annullamento di quest'ultima con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto di impugnazione ed essendo, quindi, superflua una sua nuova notificazione, sara sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art 392 cod proc civ. (V 812/75, mass n 374186; (V 546/72, mass n 356554; (V 3496/71, mass n 355133; (Conf 3407/73, mass n 367373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)