Sez. 2, Sentenza n. 49484 del 14/11/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261002 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Sostituzione della pena detentiva ex art. 53 l. n. 689 del 1981 - Legittimità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della corte di Cassazione, è legittima la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente, ex art. 53 legge n. 689 del 1981, ove la giuridica possibilità di operare in tal senso sia sorta soltanto in sede di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)