diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4086 del 15/06/1988 (Rv. 459186 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - VEICOLI IN SOSTA SU STRADA PUBBLICA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459186-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - VEICOLI IN SOSTA SU STRADA PUBBLICA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*

I veicoli in sosta su strada pubblica, ancorché al momento privi di parti essenziali per un'autonoma circolazione e purché non ridotti sostanzialmente allo stato di rottame, sono da considerare in circolazione e sono pertanto soggetti all'Obbligo della Assicurazione obbligatoria, nonché al rispetto delle norme che regolano la dotazione dei veicoli e la loro circolazione (principio enunciato in un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione con cui erano state applicate sanzioni pecuniarie amministrative per omessa esposizione del bollo e del contrassegno attestante l'adempimento dell'Obbligo assicurativo, per sosta in prossimità di curva, per Mancanza di retrovisore esterno ed uso di pneumatici privi di battistrada). (V 6445/87, mass n 454723).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 50, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 50, Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1973 num. 942 art. 12, Legge 25/11/1975 num. 707 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)