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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20521 del 17/07/2023 (Rv. 668377 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668377-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.

Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)