Sez. 2 - , Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018 (Rv. 648332 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)