Sez. 4, Sentenza n. 20191 del 27/02/2004 Cc. (dep. 29/04/2004) Rv. 228582 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988 CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Compensi al perito ed agli altri ausiliari del giudice - Liquidazione - Ordinanza - Ricorso per cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988 CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale è decisa l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice (art. 11 comma quinto della legge 8 luglio 1980, n. 319), è proponibile solo nel caso di violazione di legge, e non anche per la mancata assunzione di una prova decisiva o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione secondo il disposto delle lettere d) ed e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della mancanza fisica di un apparato motivazionale, rilevante come nullità ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., e dunque censurabile, quale violazione di legge, secondo il disposto della lett. c) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)