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Sez. 5, Sentenza n. 39406 del 23/10/2002 Cc. (dep. 22/11/2002) Rv. 225406 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE | Ordinanza sul ricorso proposto avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al perito ed agli altri ausiliari del giudice - Ammissibilità del ricorso per cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225406-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE

Contro l'ordinanza con la quale il tribunale o la corte di appello competenti definiscono nel procedimento penale l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice (art. 11 comma 5 della l. 8 luglio 1980, n. 319) il ricorso per cassazione - ammissibile in applicazione del comma 7 dell'art. 111 Cost. - è proponibile solo per il caso di violazione di legge, con la conseguenza che non possono in tale sede censurarsi la mancata assunzione di una prova decisiva o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione secondo il disposto delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della mancanza fisica di un apparato motivazionale, rilevante come nullità ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., e dunque censurabile, quale violazione di legge, secondo il disposto della lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)