Sez. 6, Sentenza n. 21556 del 15/04/2009 Ud. (dep. 22/05/2009) Rv. 243840 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatti di lieve entità - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dal nuovo art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicazione ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore - Possibilità - Fondamento.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto-bis d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, in relazione ai fatti di lieve entità di cui al precedente comma quinto, deve ritenersi applicabile, in quanto prevede un trattamento più favorevole all'imputato, anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis com. 1 lett. F PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)