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Sez. 6, Sentenza n. 38110 del 18/06/2009 Ud. (dep. 28/09/2009) Rv. 244554 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244554-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)