Sez. 2, Sentenza n. 12105 del 28/11/1998 (Rv. 521216 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Norme sulle distanze nelle costruzioni - Violazione - Illegittimità dell'opera edilizia - Configurabilità - Carattere dannoso o pericoloso dell'opera - Ininfluenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
La previsione nell'art. 873 del cod. civ. di una distanza nelle costruzioni non minore di tre metri o di altra maggiore stabilite nei regolamenti comunali integrativi della norma del codice civile, non consente al giudice di derogarvi con una propria valutazione, escludendo il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine quando essa sia di poco inferiore al minimo distacco previsto e di ritenere la legittimità della nuova costruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)