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Sez. 2, Sentenza n. 12105 del 28/11/1998 (Rv. 521216 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Norme sulle distanze nelle costruzioni - Violazione - Illegittimità dell'opera edilizia - Configurabilità - Carattere dannoso o pericoloso dell'opera - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521216-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

La previsione nell'art. 873 del cod. civ. di una distanza nelle costruzioni non minore di tre metri o di altra maggiore stabilite nei regolamenti comunali integrativi della norma del codice civile, non consente al giudice di derogarvi con una propria valutazione, escludendo il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine quando essa sia di poco inferiore al minimo distacco previsto e di ritenere la legittimità della nuova costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)