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Sez. 2, Sentenza n. 10351 del 02/12/1994 (Rv. 488993 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Norme sulle distanze nelle costruzioni - Violazione - Illegittimità dell'opera edilizia - Configurabilità - Carattere dannoso o pericoloso dell'opera - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488993-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

L'inosservanza delle norme sulle distanze nelle costruzioni rende illegittima l'opera edilizia per il solo fatto della violazione, a prescindere da ogni valutazione in concreto del carattere dannoso o pericoloso dell'opera medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)