Sez. 2, Sentenza n. 2343 del 28/06/1969 (Rv. 341767 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - LIMITI TEMPORALI - EFFICACIA - CONSEGNA DELL'ATTO AL CANCELLIERE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - LIMITI TEMPORALI - EFFICACIA - CONSEGNA DELL'ATTO AL CANCELLIERE - NECESSITA.*
La rinuncia al ricorso per Cassazione, ai sensi del primo comma dell'art.390 cod.proc.civ., puo essere validamente effettuata finche non sia cominciata la relazione della causa all'udienza e diviene operante solo quando sia portata a conoscenza della Corte mediante la consegna del relativo atto nelle mani del cancelliere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)