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Sez. 3, Sentenza n. 246 del 28/01/1972 (Rv. 356056 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - TERMINE TEMPORALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356056-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - TERMINE TEMPORALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DIFFERENZE.*

A differenza della rinuncia all'ordinario ricorso per Cassazione e consentita fino a che non sia cominciata la relazione all'udienza, la rinuncia alla istanza di regolamento di Competenza, sulla quale si decide con provvedimento in camera di consiglio, e ammessa fino a che non siano notificate ai difensori delle parti le conclusioni del pubblico ministero. (V 2343'69, mass n 341767).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)