Sez. 3, Sentenza n. 246 del 28/01/1972 (Rv. 356056 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - TERMINE TEMPORALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - TERMINE TEMPORALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DIFFERENZE.*
A differenza della rinuncia all'ordinario ricorso per Cassazione e consentita fino a che non sia cominciata la relazione all'udienza, la rinuncia alla istanza di regolamento di Competenza, sulla quale si decide con provvedimento in camera di consiglio, e ammessa fino a che non siano notificate ai difensori delle parti le conclusioni del pubblico ministero. (V 2343'69, mass n 341767).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)