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Sez. 1, Sentenza n. 16522 del 05/08/2005 (Rv. 585325 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Riscossione - Disciplina "ex" artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità per effetto del rinvio disposto dagli artt. 27 legge n. 689 del 1981 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992 - Carattere di specialità - Applicabilità integrativa delle norme del codice di procedura civile - Notifica a persona giuridica effettuata a mani del legale rappresentante reperito in luogo diverso dalla sede legale dell'ente - Validità - Condizioni - Atto diretto alla persona fisica nella qualità di legale rappresentante dell'ente.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585325-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada ha una disciplina speciale, prevista dagli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992. Detta legislazione speciale fa, peraltro, rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle norme sulla notifica contenute nel codice di procedura civile. Pertanto, in applicazione dell'art. 138 cod. proc. civ., che considera valida ogni notifica effettuata a mani proprie del destinatario, indipendentemente dal luogo in cui lo stesso sia reperito, deve considerarsi valida la notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di mora) nei confronti di una persona giuridica effettuata a mani del legale rappresentante della stessa, a condizione che l'atto sia rivolto alla persona fisica in tale qualità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)