Sez. 5, Sentenza n. 12373 del 22/08/2002 (Rv. 557018 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | A società di capitali - Mediante consegna a mani del rappresentante legale presso il suo domicilio, anziché presso la sede della società - Validità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di accertamento delle imposte, la notificazione di un avviso di accertamento ad una società di capitali, eseguita mediante consegna nelle mani del legale rappresentante dell'ente, deve considerarsi regolarmente effettuata anche nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale della società (nella fattispecie, nel proprio domicilio), per il medesimo principio sancito per le persone fisiche dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell'atto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)