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Sez. 4, Ordinanza n. 1131 del 22/05/1968 Cc. (dep. 11/10/1968) Rv. 109282 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE -MANDATO DI CATTURA EMESSO DAL GI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO -CONCLUSIONI SPECIFICHE DEL PM CUI SONO STATI TRASMESSI GLI ATTI - MANCANZA -EQUIVALE A PARERE CONTRARIO.*
Stato
decisa il 1968-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109282-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE -MANDATO DI CATTURA EMESSO DAL GI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO -CONCLUSIONI SPECIFICHE DEL PM CUI SONO STATI TRASMESSI GLI ATTI - MANCANZA -EQUIVALE A PARERE CONTRARIO.*

Il giudice istruttore puo disporre la cattura dell'imputato anche se il PM, nel formulare la sua richiesta a chiusura dell'istruzione, non si sia espresso sul punto specifico. Infatti, considerato che fra i provvedimenti che il giudice deve emettere a conclusione della istruttoria vi sono quelli che confermano o modificano lo stato di liberta personale dell'imputato (art. 375 cod proc pen), deve ritenersi che la trasmissione degli Atti al PM, in vista dell'emanazione della sentenza, assolva integralmente il dovere di attivita che il giudice stesso e tenuto ad osservare perche il PM possa essere posto in grado di essere sentito. Spetta, poi, al requirente - pur senza esplicite sollecitazioni a formulare richieste su singoli punti tra quelli individuati in modo preciso dalla legge - di rendersi conto dell'ambito entro il quale deve esplicarsi la sua funzione consultiva. Pertanto, in Mancanza di una specifica richiesta sulla liberta personale, il silenzio puo implicitamente intendersi come parere contrario alla modificazione dello status quo. (Conf. 101305, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 262 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)