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Sez. 3, Ordinanza n. 557 del 02/02/1966 Cc. (dep. 30/04/1966) Rv. 101305 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA LIBERTA PERSONALE - FACOLTA DI ORDINARE LA CATTURA DELL'IMPUTATO - PARERE DEL PM - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1966-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101305-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA LIBERTA PERSONALE - FACOLTA DI ORDINARE LA CATTURA DELL'IMPUTATO - PARERE DEL PM - ESTREMI.*

In forza dell'art 369 cod proc pen il giudice istruttore, compiuta l'istruzione, comunica gli Atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie. Poiche in base all'art 375, comma secondo, ultima parte, quando il mandato di cattura e facoltativo o e stato sospeso ai termini dell'art 259, il giudice puo ordinare, con la sentenza di rinvio a giudizio, la cattura dell'imputato, il procuratore della Repubblica, ricevuti gli Atti per la formulazione delle sue conclusioni definitive, deve prospettarsi la eventualita che il giudice istruttore faccia uso della predetta facolta discrezionale e quindi e posto in condizioni di esprimere il suo parere in ordine alla liberta personale dell'imputato, il che e sufficiente ai fini della disposizione di cui all'art 262, comma primo, cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 259 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)