Sez. L, Sentenza n. 1523 del 14/02/1991 (Rv. 470915 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità. | Liquidazione - Criteri della contrattazione collettiva diversi da quelli ex art. 2120 cod. civ. e legge n. 1561 del 1960 - Applicabilità dell'art. 1419 cod. civ. - Condizione - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità.
Ricorre l'ipotesi di applicazione dell'art. 1419 cod. civ., con la sostituzione di diritto di clausole contrattuali nulle con norme imperative di legge, ove la disciplina collettiva del rapporto di impiego privato, fissando per la liquidazione dell'indennità di anzianità criteri diversi da quelli posti dall'art. 2120 cod. civ. (che pone la fondamentale regola del rapporto tra retribuzione e anni di servizio) e dalla legge 18 dicembre 1960 n. 1561 (che riferisce tale proporzione ad una misura di tempo, stabilendo che cui detta indennità va determinata in ragione di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio), comporti per il lavoratore un trattamento meno favorevole di quello previsto dalla disciplina legale. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva ravvisato una deroga peggiorativa rispetto a tale criteri legali nella regolamentazione di un accordo sindacale che ai fini del calcolo parametrava l'ultima retribuzione utile alla media delle ore di insegnamento svolte dai docenti dipendenti dell'ente datore di lavoro nell'ultimo periodo anziché al numero degli anni di servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)