Sez. L, Sentenza n. 3092 del 03/04/1996 (Rv. 496777 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE | Disposizione collettiva contrastante con norma imperativa in tema di istituti retributivi - Conseguenze - Art. 1419, secondo comma, cod. civ. - Operatività - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE
La violazione, da parte di una normativa collettiva, di una disposizione di legge inderogabile in tema di istituti retributivi, attiva il meccanismo previsto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., salvo che il diverso criterio adottato dalle parti non fornisca un risultato che sia, nel complesso, più favorevole al lavoratore in quanto gli assicuri, per lo specifico titolo legale considerato, un trattamento superiore al minimo inderogabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2071
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)