Sez. L, Sentenza n. 3573 del 12/06/1982 (Rv. 421537 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - NUOVO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER LE STESSE RAGIONI - AMMISSIBILITÀ - INDENNITÀ SUPPLEMENTARE EX ART. 17 C.C.N.L. 4 APRILE 1975 - PRESUNZIONE DELLA INESISTENZA DELLE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DEL RECESSO - DEDUZIONE DELLA PROSECUZIONE PREDETTA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - NUOVO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER LE STESSE RAGIONI - AMMISSIBILITÀ - INDENNITÀ SUPPLEMENTARE EX ART. 17 C.C.N.L. 4 APRILE 1975 - PRESUNZIONE DELLA INESISTENZA DELLE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DEL RECESSO - DEDUZIONE DELLA PROSECUZIONE PREDETTA - ESCLUSIONE.*
Non essendo il licenziamento dei dirigenti assoggettato alle norme della legge n. 604 del 1966 e della legge n. 300 del 1970, al datore di lavoro, che, intimato il licenziamento ad un dirigente, abbia poi consentito alla prosecuzione temporanea del rapporto, non è precluso di reiterare la manifestazione della volontà di recederne per le stesse ragioni già palesate in precedenza; né, nella stessa ipotesi, ai fini del riconoscimento del diritto del dirigente all'indennità supplementare prevista dall'art. 17 del C.C.n.L. di categoria del 4 aprile 1975, la prosecuzione anzidetta può di per sè sola costituire un elemento presuntivo inequivocabile e certo dell'inesistenza delle ragioni giustificative del recesso, la valutazione delle quali è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 14/04/1975 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)