Sez. L, Sentenza n. 8106 del 09/08/1990 (Rv. 468744 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE IN BASE AGLI STESSI MOTIVI DEL PRECEDENTE NULLO O INEFFICACE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE IN BASE AGLI STESSI MOTIVI DEL PRECEDENTE NULLO O INEFFICACE - AMMISSIBILITÀ.*
La rinnovazione del licenziamento in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un licenziamento precedente, inficiato da nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa, risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando, quindi, l'ipotesi d'inammissibilità della convalida di negozio nullo (art. 1423 cod. civ.). (V 6673/86, mass n 448826; (V 551/83, mass n 425327; (V 5372/82, mass n 421537).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)