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Sez. 1, Sentenza n. 19037 del 12/12/2003 (Rv. 568824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Esclusione della decadenza per il convenuto contumace involontario (art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.) - Condizioni - Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Necessità - Conseguenze - Notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace prima della consumazione del termine generale annuale - Disciplina di cui all'art. 327, secondo comma, codice di rito - Inapplicabilità - Termine breve - Applicabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

L'impugnazione tardiva di cui al secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione nel solo caso del convenuto contumace il quale, prima che abbia a maturare il termine generale annuale di decadenza di cui al primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ., non abbia avuto, a causa dell'originaria nullità della citazione o della notifica di essa, notizia alcuna del procedimento; tale disciplina derogatoria, pertanto, non trova applicazione allorché, prima del maturare di detto termine, il convenuto, sebbene contumace involontario, abbia comunque avuto notizia del procedimento attraverso la notifica della sentenza, effettuata a lui personalmente, notifica che è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)