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Sez. 5, Sentenza n. 7316 del 29/03/2006 (Rv. 589770 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Convenuto contumace involontario - Decadenza dal termine annuale di impugnazione - Esclusione - Condizioni - Sussistenza di una delle nullità indicate dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. - Prova - Necessità - Mancata conoscenza del processo in ragione della dedotta nullità - Prova - Necessità - Notifica dell'appello alla parte personalmente e non nel domicilio eletto - Attitudine ad impedire una conoscenza minima del processo - Esclusione - Legittimazione a proporre l'impugnazione oltre il termine annuale - Inidoneità.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589770-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

L'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. è inammissibile qualora il contumace, che ne ha l'onere, non provi la sussistenza di una delle nullità indicate dalla norma di rito e della mancata conoscenza fattuale del processo, dovuta alla specifica nullità dedotta, in ragione di un dimostrato nesso di causalità. Ciò posto, l'esecuzione, in violazione della disposizione di cui all'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., della notifica dell'atto di appello alla parte personalmente nel suo domicilio reale, e non al procuratore costituito presso il quale essa abbia eletto domicilio, se integra una delle nullità previste dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., non ha tuttavia la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace, non legittimando quindi la proposizione oltre l'ordinario termine annuale dell'impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)