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Sez. 3 - , Sentenza n. 8106 del 23/04/2020 (Rv. 657574 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE | Servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate - Diritto alla compensazione dei relativi svantaggi economici ai sensi del Regolamento 1191/69/CEE - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657574-01

TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE

In materia di trasporto pubblico, il Regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal Regolamento 1893/91/CEE, non impone una compensazione economica a favore delle imprese di trasporto obbligate ad applicare tariffe agevolate, ma ha lo scopo di fissare criteri comuni per la sua attuazione; pertanto, se gli obblighi di servizio (compresi quelli tariffari) gravano sulle imprese per effetto di contratti stipulati in esito a gare di evidenza pubblica (come previsto dagli artt. 17 e 19 d.lgs. n. 422 del 1997), l'obbligo di compensazione per lo svantaggio economico trova fonte esclusivamente nella contrattazione delle parti, se conforme ai criteri indicati dal predetto Regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza in capo alla Regione di un obbligo di compensazione - ulteriore rispetto al corrispettivo, onnicomprensivo, riconosciuto contrattualmente - derivante direttamente dalla normativa comunitaria, dalla legge nazionale o dalla l.r. Veneto n. 25 del 1998, il cui art. 27 si limita ad affidare alla Giunta la fissazione dei criteri di politica tariffaria tenendo conto dell'art. 11 del Regolamento 1191/69/CEE).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/1969 num. 1191, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 30/10/1998 num. 25 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 20/06/1991 num. 1893

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)