Sez. U, Sentenza n. 19828 del 14/11/2012 (Rv. 623982 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Domanda della concessionaria di pubblici trasporti per la compensazione di cui al Regolamento 1191/69/CEE - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Mancata privatizzazione del rapporto di concessione - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La domanda dell'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, volta a ottenere l'adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati o forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del Regolamento 1191/69/CEE, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali la concessionaria risulta titolare di un diritto soggettivo ("diritto alla compensazione" ex art. 6 del Regolamento). La circostanza che il rapporto di concessione amministrativa non sia stato contrattualizzato, come pure imposto dal d.lgs. n. 422 del 1997, non sottrae alla giurisdizione ordinaria una controversia che le appartiene, riguardando "indennità, canoni ed altri corrispettivi", ai sensi dell'art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/1969 num. 1191 art. 6, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)